Cosa si intende per conversione di un permesso di soggiorno?
La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Ci sono due ipotesi di conversione:
- istanza di permesso da presentare, senza bisogno di richiesta di attestazione di disponibilità di una quota, mediante invio di un kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza o di domicilio dell’interessato:
- conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo al soggiorno, anche dopo la scadenza (art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera A;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore – lettere B-C;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per motivi umanitari – lettera G;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari ( art.18, d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera H;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari (art.18, d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera I;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per motivi familiari ,per affidamento o per integrazione minore – lettera L;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di residenza elettiva da permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari – lettera M;
- conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art. 9-bis, T.U) in motivi di studio o soggiorno per altro scopo lecito- lettera N.
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Mia moglie ha avuto un permesso per cure mediche, a causa della gravidanza, ma la Questura, allo scadere, non glielo voleva rinnovare, senza dirmi della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno di coesione familiare, entro un anno dalla scadenza di questo permesso.
Fortunatamente incontravo gli avvocati, in tempo utile e, grazie a loro, mia moglie e mia figlia ottenevano un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Grazie alla loro competenza, la mia famiglia è rimasta unita.”
Adan Marra
- istanza di permesso da presentare, previa richiesta di attestazione di disponibilità di una quota allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – UTG, del luogo di residenza o domicilio dell’interessato, mediante invio di kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza domicilio dell’interessato:
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VA per attestazione quota) o autonomo (Modello Z per attestazione quota) da permesso di soggiorno per studio e tirocinio – lettere D-E;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VB per attestazione quota) da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale – lettera F.
- conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art. 9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico (Modello LS – LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota) – lettera N.
Moltissime persone attendono, anche per anni, il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
La legge (art. 5 comma 9 Testo Unico Immigrazione), prevede: “ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”
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Qualora la Questura non dovesse rilasciare il Permesso entro 60 (sessanta) giorni, noi, in qualità di avvocati esperti nel diritto dell’immigrazione, faremo ricorso al Tribunale per fare accertare l’illegittimo silenzio della Pubblica Amministrazione ed ottenere l’immediato rilascio del permesso di soggiorno e la condanna dalla Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni.