Permesso di soggiorno rilasciato a seguito di adozione di persona maggiorenne da parte del cittadino italiano

Lo straniero, anche maggiorenne, adottato da un cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno ex art. 19 T.U.I.
Il cittadino italiano, in presenza di determinati requisiti, infatti, può adottare un cittadino maggiorenne (ex Artt. 291 e segg. cod. civ. come modificati dalla Legge 04/05/1983 n.184) anche se lo stesso non è regolare sul territorio Italiano.

Con questo procedimento, infatti, l’adottato oltre ad aggiunge al proprio il cognome dell’adottante, ad acquista i diritti anche successori, assume gli obblighi come un figlio.

Tale procedura inizia depositando ricorso, con la necessaria assistenza di un avvocato, al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

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Fall Ibra
“Ero in Italia senza permesso di soggiorno, fortunatamente ho trovato una famiglia italiana, senza figli, che ho conosciuto perché prestavo assistenza, come badante per gli stessi, in quanto molto anziani.
Durante gli anni di lavoro, l’affetto tra me ed i miei datori di lavoro è cresciuto sino al punto che gli stessi mi consideravano come un figlio, ed anch’io ero giunto a considerarli quasi come i miei secondi genitori.
Un brutto giorno, mi arrivava l’espulsione, in quanto mi trovavano senza permesso di soggiorno. I miei datori di lavoro si rivolgevano agli Avvocati Susanna Tosi e Matteo Sacchi che, una volta esaminata tutta la situazione, facevano loro presente la possibilità di adottarmi, anche se ero già maggiorenne.
In breve tempo, sono diventato figlio di genitori italiani ed  ho così ottenuto un permesso di soggiorno. Sono ormai felicemente in Italia e vivo sempre con i miei genitori.”

Fall Ibra

L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica) mentre l’adottato deve avere almeno 18 anni in meno di lui. Chi adotta non deve avere figli salvo casi eccezionali da valutarsi caso per caso.

Per l’adozione ordinaria serve il consenso:

  • di chi adotta e del suo eventuale coniuge
  • di chi è adottando e suo eventuale coniuge
  • dei figli dell’adottante (nei casi ammessi)
  • dei genitori dell’adottando

Come si richiede il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di adozione di persona e quali sono i documenti necessari

Al ricorso, occorre allegare i seguenti documenti:

  1. Contributo unificato 98.00€ + 27.00€
  2. Atto integrale di nascita dell’adottante, in carta libera
  3. Certificato di residenza dell’adottante, in carta libera
  4. Stato di famiglia dell’adottante, in carta libera
  5. Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art.4 Legge 15/68, attestante che l’adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera
  6. Dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l’adottando non è stato adottato da altra persona, in carta libera
  7. Atto integrale di nascita dell’adottando, in carta libera
  8. Stato di famiglia dell’adottando, in carta libera
  9. Certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti, in carta libera

I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Qualora sia domandata l’adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell’adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).

In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.

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