La legge 132/2018 ha modificato il Testo Unico dell’Immigrazione, nella fattispecie negli artt. 18, 18bis e 19, statuendo le motivazioni relative al rilascio del Permesso per “Casi Speciali”:
- Protezione sociale: relativo a vittime di violenza o grave sfruttamento con rischi per l’incolumità del richiedente. È rilasciabile dal Questore, su proposta del procuratore o dei servizi sociali e ha una durata semestrale, rinnovabile;
- Vittime di violenza domestica: relativo a vittime di violenza domestica subita in Italia che comporti un pericolo concreto per l’incolumità: è sempre rilasciabile dal Questore per una durata annuale;
- Particolare sfruttamento lavorativo: relativo al cittadino straniero che abbia denunciato e cooperato al procedimento penale contro il datore di lavoro: rilasciabile dal Questore su proposta del procuratore, con durata semestrale rinnovabile per un anno o più.